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Rifinanziato dal decreto legge Agosto il bonus baby sitting

Nella Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 2020, n. 203 è stato pubblicato il decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”.

Clicca qui per leggere l’atto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

Il provvedimento in commento rifinanzia – con circa 170 milioni di euro – il bonus baby sitting.

Nel contempo, è stata estesa, fino al 31 agosto 2020, la possibilità di fare domanda sia per il bonus baby sitting che per il contributo economico utile al sostenimento della spesa di frequenza dei centri estivi e servizi integrativi per l’infanzia.

La misura si articola in due modalità alternative:

  • bonus per l’acquisto di servizi di baby sitting, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche (erogato mediante il libretto di famiglia);
  • bonus per la comprovata iscrizione ai servizi integrativi per l’infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia, erogato direttamente al richiedente e non compatibile con la fruizione del bonus asilo nido.

Possono essere remunerate tramite il Libretto Famiglia le prestazioni lavorative di baby sitting svolte dal 5 marzo al 31 agosto 2020, effettuando la comunicazione sulla piattaforma delle prestazioni occasionali entro il 31 dicembre 2020.

Non è possibile usufruire del bonus baby sitter se:

  • l’altro genitore è disoccupato/non lavoratore o con strumenti di sostegno al reddito;
  • è stato richiesto il congedo parentale per Covid-19.

La richiesta di fruizione del bonus può essere effettuata:

  • previa registrazione come utilizzatori sul sito INPS, usando le proprie credenziali, nell’apposita sezione dedicata alle prestazioni occasionali;
  • tramite il contact center INPS, lasciando che sia un operatore a gestire la richiesta dell’utente (che sia utilizzatore o prestatore) di registrazione e/o degli adempimenti di comunicazione della prestazione lavorativa;
  • rivolgendosi ad un intermediario o a un patronato.

La procedura di richiesta e fruizione del bonus prevede l’utilizzo della sezione dedicata alle “Prestazioni occasionali”, riservata al Libretto Famiglia, che è lo strumento che viene utilizzato per pagare le prestazioni e si articola nelle seguenti fasi:

  • inoltro richiesta bonus con procedura online;
  • appropriazione bonus entro 15 giorni dall’accoglimento della domanda, a pena decadenza dal beneficio: in questo modo il richiedente è certo di avere a disposizione il bonus per retribuire le prestazioni, che devono ricadere fra il 5 marzo e il 31 agosto 2020;
  • rendicontazione: l’utilizzatore ha tempo fino al 31 dicembre per rendicontare l’operazione.

Qualora in alternativa si scelga il bonus da utilizzare per pagare servizi integrativi per l’infanzia, lo stesso può essere “speso” per la frequenza di una delle seguenti tipologie di attività:

  • centri e attività diurne (L);
  • centri con funzione educativo-ricreativa (LA);
  • ludoteche (L1);
  • centri di aggregazione sociale (LA2);
  • centri per le famiglie (LA3);
  • centri diurni di protezione sociale (LA4);
  • centri diurni estivi (LA5);
  • asili e servizi per la prima infanzia (LB);
  • asilo Nido (LB1);
  • servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia (LB2);
  • servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia: spazi gioco (Lb2.2);
  • servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia: centri bambini genitori (LB2.3).

Per fare domanda di bonus, bisogna presentare l’iscrizione per il periodo dalla chiusura delle scuole fino al 31 agosto 2020.
Anche in questo caso, c’è una specifica procedura online, che richiede fra le altre cose l’inserimento delle modalità dio pagamento prescelte, attraverso le quali verrà versato il bonus.

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    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    A carico dell’azienda ospitante.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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