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Le indicazioni dell’AE sul credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro

L’Agenzia delle Entratecon risposte ad Interpello del 16 settembre 2020, nn. 361 e 362 – ha fornito i necessari chiarimenti in merito al credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, ex art. 120, decreto legge n. 34/2020.

Nello specifico, l’AEcon risposta ad Interpello n. 361/2020 – ha escluso la possibilità di usufruire del credito in esame per l’acquisto e l’installazione di un ulteriore ascensore aziendale.
Il DPCM 17 maggio 2020, infatti, nel prevedere che l’utilizzo degli ascensori deve avvenire nel rispetto della distanza interpersonale e con l’utilizzo della mascherina, ha disposto una prescrizione destinata a regolamentare l’uso degli impianti esistenti e non impone l’incremento degli ascensori.

Clicca qui e vai sul sito dell’Agenzia delle Entrate per leggere di più

Quanto alla risposta ad Interpello n. 362/2020, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito l’applicabilità agli investimenti in attrezzature/impianti finalizzati alla modifica del layout della struttura aziendale del credito d’imposta, prevedendo, in particolare, che:

  • le spese edilizie per il ripristino della pavimentazione e di rifacimento dell’impianto elettrico, compromessi a seguito della rimodulazione degli ambienti interni sono agevolabili;
  • le spese sostenute per l’acquisto di un compattatore e per l’installazione di un impianto di condizionamento/areazione e di un montacarichi non rientrano né negli interventi edilizi né negli interventi di acquisto di arredi di sicurezza e non sono, quindi, agevolabili;
  • tale credito è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, nel limite dei costi sostenuti.

Il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro è utilizzabile:

  • esclusivamente in compensazione;
  • o, in alternativa,

  • entro il 31 dicembre 2021, può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, ivi compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
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    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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