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I chiarimenti dell’INL sulle novità nei rapporti di lavoro introdotte dal decreto cd. Trasparenza

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Circolare del 10 agosto 2022, n. 4 – ha fornito i primi chiarimenti con riferimento al trattamento sanzionatorio connesso ai nuovi adempimenti contenuti nel Dlgs. 27 giugno 2022, n. 104, recante “Attuazione della direttiva UE 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea”.

Com’è noto, con decorrenza 13 agosto 2022, il cd. decreto Trasparenza ha previsto dei nuovi obblighi informativi in capo al datore di lavoro, all’atto dell’assunzione.
Nello specifico:

  • in caso di omessa consegna del contratto individuale di lavoro o copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, verrà̀ sanzionato ex art. 19, comma 2, Dlgs. n. 276/2003;
  • in caso, invece, “di consegna di tali documenti, ove gli stessi risultino incompleti, il datore di lavoro/committente risulterà sanzionabile unicamente dopo che siano scaduti infruttuosamente gli ulteriori termini (7 giorni o un mese) previsti in relazione alla tipologia di informazioni omesse”.

La consegna dei documenti incompleti diviene violazione soltanto dopo il trascorso dei termini indicate: in caso di accesso ispettivo dunque, laddove detti termini non siano ancora compiuti, l’ispettore non potrebbe, comunque, notificare diffida al trasgressore.
Pertanto, la consegna dei documenti in questione (incompleti) in ogni caso ampia il perimetro di legalità, ovviamente entro i limiti menzionati.
La sanzione amministrativa pecuniaria da € 250 ad € 1.500 per ogni lavoratore interessato si rende applicabile trascorsi sette giorni dall’inizio della prestazione lavorativa.

L’INL – con Circolare del 10 agosto 2022, n. 4 – ha ricordato che le nuove regole si applicano, oltre che ai rapporti di lavoro subordinato, anche a quelli di lavoro agricolo, a tempo indeterminato e determinato, ed ai contratti di:

  • lavoro somministrato;
  • lavoro intermittente;
  • collaborazioni etero-organizzate, ex art. 2, comma 1, Dlgs. n. 81/2015;
  • collaborazioni coordinate e continuative, ex art. 409, c.p.c.;
  • contratti di prestazione occasionale, ex art. 54-bis, decreto legge n. 50/2017.

Inoltre, le disposizioni operano anche con riguardo ai rapporti di lavoro marittimo e della pesca, domestico e con le pubbliche amministrazioni.
Restano esclusi i rapporti che prevedono un periodo di lavoro effettivo di durata pari o inferiore ad una media di tre ore a settimana in un periodo di riferimento di quattro settimane consecutive.

Per l’assolvimento dei nuovi adempimenti informativi, è possibile avvalersi di una comunicazione in formato “elettronico” e conservarne prova della trasmissione o della ricezione per la durata di cinque anni dalla conclusione del rapporto di lavoro.

Inoltre, l’INL ha precisato che la relativa disciplina di dettaglio potrà essere comunicata attraverso il rinvio al contratto collettivo o ad altri documenti aziendali qualora questi vengano contestualmente consegnati al lavoratore ovvero messi a disposizione secondo le modalità di prassi aziendali.

Clicca e leggi la Circolare.

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
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    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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