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I chiarimenti INL sul regime intertemporale di applicazione della disciplina dei tirocini extracurriculari

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Nota dell’11 luglio 2022, prot. n. 1451 – ha fornito dei chiarimenti in materia di regime intertemporale di applicazione della disciplina dei tirocini extracurriculari, con riferimento ai rapporti sorti nel 2021 ma ancora in essere al 01 gennaio 2022 (entrata in vigore della legge n. 234/2021).

Com’è noto, il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in sostituzione di lavoro dipendente.

Se il tirocinio è svolto in modo fraudolento, eludendo le prescrizioni di cui al periodo precedente, il soggetto ospitante è punito con la pena dell’ammenda di € 50 per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio, ferma restando la possibilità, su domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale.

Al riguardo, nell’ipotesi tirocini extracurriculari proseguiti e/o conclusi dopo il 01 gennaio 2022 si applica il trattamento sanzionatorio previsto per tirocinio svolto in modo fraudolento.

Il reato si configura solo a decorrere dal 01 gennaio 2022, con conseguente commisurazione della relativa sanzione per le sole giornate che decorrono da tale data.

Con riferimento alla natura fraudolenta del tirocinio, ai fini della contestazione del reato in questione, è poi sufficiente provare che il rapporto di tirocinio si è svolto come un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato (in quanto la fraudolenza consiste, secondo il dettato normativo, proprio nell’avvalersi di lavoratori nella veste di tirocinanti).

Non possono essere applicate le sanzioni amministrative di norma applicabili per le ipotesi di riqualificazione del rapporto di lavoro in termini di subordinazione, quali:

  • l’omessa comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro;
  • l’omessa consegna della dichiarazione di assunzione.

Inoltre, è fatta salva la possibilità, su domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale, fin dall’instaurazione, anche se avvenuta in data antecedente al 01 gennaio 2022.

In tal caso, il rapporto previdenziale intercorrente tra datore di lavoro e Istituto trova la propria fonte nella legge e presuppone esclusivamente l’instaurazione di fatto di un rapporto di lavoro.

Il rapporto previdenziale è quindi sottratto alla disponibilità delle parti ed il conseguente recupero contributivo non può ritenersi condizionato dalla scelta del lavoratore di procedure giudizialmente per ottenere il riconoscimento del rapporto di lavoro in capo al soggetto ospitante.

Clicca e visita il sito dell’Ispettorato per saperne di più

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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