L’INPS – con Circolare del 06 agosto 2021, n. 122 – ha fornito le istruzioni amministrative per l’attuazione della disposizione, ex art. 38, decreto legge n. 73/2021 secondo cui, per le indennità NASpI in corso di erogazione alla data del 1° giugno 2021, nonché per quelle che hanno decorrenza nell’arco temporale che va dal 1° giugno 2021 al 30 settembre 2021 non trova applicazione (con decorrenza 01 giugno 2021 e fino al 31 dicembre 2021) il meccanismo della riduzione della prestazione prevista ogni mese, nella misura del 3%, a decorrere dal primo giorno del IV mese di fruizione.
Nello specifico, viene chiarito che la sospensione del meccanismo di riduzione trova applicazione anche nelle ipotesi di liquidazione della prestazione NASpI erogata in forma anticipata in un’unica soluzione.
Pertanto, per le prestazioni NASpI in corso di pagamento alla data del 1° giugno 2021, nonché per le prestazioni aventi decorrenza nell’arco temporale che va dal 01 giugno 2021 al 30 settembre 2021, in caso di richiesta di erogazione della prestazione in forma anticipata, la misura dell’anticipazione NASpI viene determinata senza procedere alla riduzione della prestazione per il periodo 01 giugno 2021 – 31 dicembre 2021.
Per l’applicazione della sospensione del meccanismo di riduzione della prestazione NASpI i beneficiari non dovranno presentare alcuna domanda in quanto si procederà d’ufficio alla sospensione del predetto meccanismo.
Per le prestazioni di disoccupazione NASpI che hanno invece decorrenza dal 01 ottobre 2021, trova applicazione la disposizione ex art. 4, comma 3, Dlgs. n. 22/2015, ai sensi della quale la prestazione NASpI viene ridotta ogni mese in misura pari al 3% a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.
Peraltro, a decorrere dal 01 gennaio 2022, troverà nuovamente piena applicazione il meccanismo di riduzione della prestazione.
Infatti, la richiamata disposizione prevede che per le prestazioni di disoccupazione per le quali è stato sospeso il meccanismo di riduzione nell’anno 2021 (dal mese di giugno al mese di dicembre 2021), si deve procedere alla rideterminazione dell’importo spettante per le successive mensilità da gennaio 2022 applicando tutte le riduzioni (ciascuna in misura pari al 3%) corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi.
(Esempio: si ipotizzi un’indennità NASpI spettante con decorrenza 01 luglio 2021 di importo pari ad € 1.000 ed erogata per tutte le mensilità da luglio a dicembre 2021 senza applicazione del meccanismo di riduzione della prestazione. Considerato che in tale caso il meccanismo di riduzione è stato sospeso per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021, l’importo della prestazione per la mensilità di gennaio 2022 è determinato procedendo sia alla riduzione della indennità per un numero di volte pari a tre – corrispondenti ai predetti mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021 – sia, sull’importo così determinato, all’ulteriore riduzione della prestazione, sempre del 3%, per la stessa mensilità di gennaio 2022)