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Le novità sul beneficio addizionale del Reddito di cittadinanza per l’autoimprenditorialità

L’INPS – con Circolare del 22 novembre 2021, n. 175 – ha esaminato la disciplina del beneficio addizionale previsto a favore dei beneficiari del Reddito di cittadinanza, che avviano un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi dodici mesi di fruizione del beneficio.

Com’è noto, il beneficio è concesso ai soggetti che si trovino congiuntamente nelle seguenti condizioni:

  • componenti di un nucleo familiare beneficiario di una prestazione di RdC in corso di erogazione: non solo il richiedente il RdC, ma anche i soggetti beneficiari di RdC ricompresi nel nucleo familiare in qualità di meri componenti, a esclusione del genitore non coniugato e non convivente nel nucleo;
  • abbiano avviato, entro i primi dodici mesi di fruizione del RdC, un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o abbiano sottoscritto una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio.

L’avvio delle attività deve essere comunicato mediante il modello “RdC-Com Esteso”, entro trenta giorni dall’inizio della stessa attività.
Per le attività avviate e regolarmente comunicate, per le quali la fruizione del RdC sia ancora in corso, sia effettuata una nuova comunicazione all’INPS mediante il nuovo schema di modello “Com Esteso”.
Pertanto il beneficio addizionale non spetta per eventuali attività, avviate nei primi dodici mesi di fruizione del RdC, per le quali il modello “RdC-Com Esteso” non sia stato presentato nel predetto termine o per le quali non siano pervenuti i successivi modelli “RdC-Com Esteso”, da presentarsi obbligatoriamente entro quindici giorni dalla conclusione di ogni trimestre di fatturazione.

La misura del beneficio addizionale è pari a sei mensilità del Reddito di Cittadinanza, da corrispondersi in unica soluzione, nei limiti di € 780 mensili.
Il beneficio addizionale viene erogato, in unica soluzione, entro il secondo mese successivo a quello della domanda, con accredito sul conto corrente (codice IBAN) indicato in sede di presentazione della domanda o tramite bonifico domiciliato, nel rispetto della soglia massima prevista dalla legge per il pagamento in contanti.
Il pagamento è, pertanto, previsto entro il secondo mese successivo a quello di presentazione della domanda di beneficio addizionale (ad esempio, in caso di domanda presentata il 30 ottobre 2021 tramite il nuovo schema di modello “Com Esteso”, il pagamento sarà effettuato entro il 31 dicembre 2021).

Il beneficio addizionale può essere revocato nelle seguenti ipotesi:

  • cessazione dell’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, oggetto di incentivazione, prima di dodici mesi dall’avvio della stessa o nel caso in cui il percettore del beneficio addizionale abbia ceduto la propria quota di capitale sociale di una cooperativa, nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, entro i dodici mesi dalla sottoscrizione della quota medesima;
  • revoca RdC in corso di erogazione.

Leggi la Circolare n° 175 del 22-11-2021.

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