Nella Gazzetta Ufficiale dell’11 febbraio 2022, n. 35 è stato pubblicato il decreto interministeriale (Min. Salute, MLPS e Min. Pubblica Amministrazione) 04 febbraio 2022, recante “Individuazione delle patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta in modalità agile”.
Le condizioni di salute che rendono rischioso lo svolgimento dell’attività lavorativa in presenza dovranno essere certificate dal medico di famiglia.
Il decreto interministeriale individua le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta, secondo la disciplina definita nei CCNL, ove presente, in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti vigenti, e specifiche attività di formazione professionale sono svolte da remoto.
Sono previste due casistiche specifiche, a seconda dello stato vaccinale del lavoratore, che in particolare rientrano nella previsione del decreto in argomento, indipendentemente dallo stato vaccinale:
1) pazienti con marcata compromissione della risposta immunitaria:
- trapianto di organo solido in terapia immunosoppressiva;
- trapianto di cellule staminali ematopoietiche (entro 2 anni dal trapianto o in terapia immunosoppressiva per malattia del trapianto contro l’ospite cronica);
- attesa di trapianto d’organo;
- terapie a base di cellule T esprimenti un Recettore Chimerico Antigenico (cellule CAR¬T);
- patologia oncologica o onco-ematologica in trattamento con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di 6 mesi dalla sospensione delle cure;
- immunodeficienze primitive (es. sindrome di Digeorge, sindrome di Wiskott-Aldrich, immunodeficienza comune variabile etc.);
- immunodeficienze secondarie a trattamento farmacologico (es: terapia corticosteroidea ad alto dosaggio protratta nel tempo, farmaci immunosoppressori, farmaci biologici con rilevante impatto sulla funzionalità del sistema immunitario etc.);
- dialisi e insufficienza renale cronica grave;
- pregressa splenectomia;
- sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) con conta dei linfociti T CD4+ < 200cellule/pl o sulla base di giudizio clinico.
2) pazienti che presentino 3 o più delle seguenti condizioni patologiche:
- cardiopatia ischemica;
- fibrillazione atriale;
- scompenso cardiaco;
- ictus;
- diabete mellito;
- bronco-pneumopatia ostruttiva cronica;
- epatite cronica;
- obesità.
La disposizione in commento si applica, inoltre, in caso di contemporanea presenza di esenzione alla vaccinazione per motivi sanitari e almeno una delle seguenti condizioni:
- età maggiore di 60 anni;
- condizioni di salute motivata da concomitanti/preesistenti di elevata fragilità elencate in via non esaustiva nell’Allegato 2 della circolare della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della Salute prot. n. 45886/2021.
Pertanto, l’esistenza delle patologie e delle condizioni di cui sopra è certificata dal medico di medicina generale del lavoratore.
Relativamente all’accesso al lavoro agile, è opportuno ricordare che per quanto attiene i rapporti di lavoro privato le linee guida fornite dal protocollo si applicheranno a partire dalla conclusione dello stato di emergenza collegato alla pandemia, che dovrebbe cessare il 31 marzo 2022.
Il protocollo prevede l’accesso facilitato al lavoro agile per persone fragili e lavoratori con disabilità, di utilizzare tale modalità di lavoro anche come misura di accomodamento ragionevole.
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