Viale Castrense, 8 - 00182 Roma (RM)
Via Pignatelli Aragona, 82 - 90141 Palermo (PA)

+39 06 70702121
+39 342 6488903

apl@solcosrl.it

Pubblicate in GU le norme su sicurezza del lavoro e politiche attive (2-2)

Nella Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 2025, n. 254 è stato pubblicato il decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”.

 

Relativamente alle politiche attive del lavoro, l’art. 14 ridefinisce in modo significativo gli obblighi di datori di lavoro, agenzie per il lavoro e beneficiari di prestazioni di disoccupazione, trasformando il SIISL da semplice piattaforma informativa a vero e proprio sistema di coordinamento delle politiche attive del lavoro.

 

La principale innovazione introdotta riguarda l’imposizione di un obbligo dichiarativo a carico dei datori di lavoro privati che intendano beneficiare di agevolazioni contributive.

A decorrere dal 01 gennaio 2026, qualsiasi richiesta di benefici contributivi finanziati con risorse pubbliche, indipendentemente dalla loro denominazione o natura giuridica, dovrà essere preceduta dalla pubblicazione della posizione di lavoro sul SIISL, introdotto dall’art. 5, decreto-legge n. 48/2023 (convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85).

 Il riconoscimento delle agevolazioni rimane subordinato al rispetto integrale della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, confermando così la priorità accordata dal legislatore alla tutela del lavoratore rispetto all’interesse economico dell’impresa.

 

Altra rilevante novità concerne la possibilità di effettuare le comunicazioni obbligatorie dei rapporti di lavoro direttamente tramite il sistema SIISL.

Tale facoltà, riconosciuta tanto ai datori di lavoro quanto ai soggetti abilitati ai sensi della legge n. 12/1979 (consulenti del lavoro e altri professionisti), rappresenta un’importante semplificazione procedurale che potrebbe favorire l’integrazione dei diversi sistemi informativi del lavoro.

La disposizione non sostituisce gli attuali canali di trasmissione delle comunicazioni obbligatorie, ma si affianca ad essi come modalità alternativa, lasciando agli operatori la scelta dello strumento più funzionale alle proprie esigenze organizzative.

 

Il comma 3 dell’art. 14 introduce un meccanismo di garanzia particolarmente significativo: il SIISL renderà disponibili al datore di lavoro gli esiti delle verifiche effettuate sui dati autocertificati dal lavoratore al momento dell’iscrizione. Tale previsione risponde all’esigenza di rafforzare l’affidabilità delle informazioni circolanti nel sistema e di ridurre i rischi connessi a dichiarazioni non veritiere. Dal punto di vista pratico, il nuovo strumento consentirà al datore di lavoro di disporre di elementi informativi verificati prima della conclusione del rapporto di lavoro, favorendo procedure di assunzione più consapevoli e riducendo il rischio di contenziosi futuri legati a false rappresentazioni delle competenze o delle esperienze professionali.

 

Altra novità riguarda la disciplina riservata alle Agenzie per il Lavoro, sulle quali grava un obbligo di pubblicazione esteso a tutte le posizioni di lavoro gestite, non limitato quindi alle sole assunzioni incentivate.

Tale previsione trasforma le Agenzie in attori necessari del sistema SIISL, chiamate ad alimentare costantemente la piattaforma con le opportunità di lavoro di cui dispongono.

Al contempo, le Agenzie possono accedere al database del SIISL per individuare candidati idonei alle posizioni pubblicate, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali; viene inoltre riconosciuta loro la possibilità di assistere gli utenti nelle operazioni di caricamento del curriculum vitae e nella sottoscrizione dei patti di attivazione, configurandosi così come soggetti di supporto nell’utilizzo della piattaforma. Tutte le posizioni pubblicate devono necessariamente rispettare la normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ribadendo anche in questo caso la priorità accordata alla tutela del lavoratore.

 

Clicca qui per saperne di più

Condividi:

Ti potrebbero interessare:

Over 50 e mercato del lavoro: quando i numeri crescono ma mancano le strategie

I dati sull’occupazione offrono una fotografia paradossale: a fronte di un’economia quasi stagnante (PIL +0,4% su base annua), l’occupazione continua a crescere in modo significativo. Non solo: cresce esclusivamente l’occupazione stabile, con +417.000 contratti a tempo indeterminato contro una drastica riduzione di quelli a termine (-317.000). Siamo di

Incentivi occupazionali: i nuovi modelli per la dichiarazione del de minimis

L’INPS – con Messaggio del 6 novembre 2025, n. 3339 – ha reso noto l’avvenuto aggiornamento della dichiarazione “de minimis” necessaria per la richiesta di incentivi subordinati a tale regime agevolativo. L’adeguamento recepisce i nuovi Regolamenti Europei 2023/2831 e 2023/2832, che introducono modifiche rilevanti ai

Pubblicato da FAPI l’Avviso 6-2025 (2-2)

Sono destinatari degli interventi formativi lavoratori/trici dipendenti da imprese aderenti e versanti al FAPI per i quali esista l’obbligo del versamento all’INPS del contributo integrativo, ex art. 25, legge n. 845/1978. Nel dettaglio, sono beneficiari: lavoratori/trici assunti con contratto a tempo indeterminato; lavoratori/trici assunti con contratto a tempo determinato; lavoratori/trici temporaneamente sospesi

Contattaci

    Sicilia

    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 300 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

    A carico dell’azienda ospitante.

    Lazio

    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile è di 800 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

    A carico dell’azienda ospitante.

    Abruzzo

    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 600 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

    A carico dell’azienda ospitante.