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Pubblicate in GU le norme su sicurezza del lavoro e politiche attive (1-2)

Nella Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 2025, n. 254 è stato pubblicato il decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”.

 

Le norme incentivano le misure di riduzione degli infortuni sul lavoro e premiano i datori di lavoro virtuosi, potenziando al contempo le attività di vigilanza e l’apparato sanzionatorio.

In particolare, si prevede:

  • la revisione delle aliquote INAIL e contributi agricoli. A partire dal 1° gennaio 2026, si autorizza l’INAIL alla revisione delle aliquote per l’oscillazione in bonus per andamento infortunistico e dei contributi in agricoltura, con l’obiettivo di premiare le imprese che dimostrano un andamento positivo in materia di sicurezza. Sono, inoltre, introdotte specifiche cause di esclusione dal bonus;
  • l’adesione alla Rete del lavoro agricolo di qualità. Le imprese dovranno dimostrare l’assenza di condanne penali o sanzioni amministrative in materia di salute e sicurezza sul lavoro negli ultimi tre anni. A queste imprese virtuose verrà riservata una quota delle risorse programmate dell’INAIL;
  • il subappalto e strumenti digitali. Il decreto legge orienta l’attività di vigilanza dell’INAIL in modo mirato nei confronti dei datori di lavoro che ricorrono allo strumento del subappalto (pubblico e privato). Contestualmente, vengono introdotte disposizioni specifiche per il badge di cantiere e la patente a crediti, prevedendo la precompilazione della tessera digitale con i dati identificativi dei lavoratori assunti tramite la piattaforma SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa). Inoltre, si individueranno gli ulteriori ambiti di attività a rischio più elevato (oltre al settore edile);
  • il potenziamento dell’apparato ispettivo e promozionale.

 

Il dettato normativo, inoltre, decreto interviene in modo incisivo anche sulla formazione e sulla tutela specifica, prevedendo, tra l’altro:

  • il rafforzamento della formazione per RLS. L’obbligo di aggiornamento periodico dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) viene esteso anche alle imprese con meno di 15 dipendenti, garantendo una formazione costante in tutti gli ambiti lavorativi. Inoltre, si innalza il livello qualitativo degli enti accreditati che erogano la formazione in materia, demandando a un accordo Stato-Regioni l’individuazione di criteri e requisiti di accreditamento;
  • la tutela assicurativa INAIL per gli studenti impegnati nei percorsi di formazione scuola-lavoro, estendendo la copertura anche agli infortuni occorsi nel tragitto casa-lavoro e viceversa. Si introduce a carico dell’INAIL una borsa di studio per alunni e studenti superstiti di persone decedute per infortuni sul lavoro o malattie professionali;
  • linee guida per l’identificazione, il tracciamento e l’analisi dei mancati infortuni (near miss) da parte delle imprese con più di 15 dipendenti. Strumenti di incentivazione economica e premiale saranno individuati per le imprese che adottano modelli organizzativi avanzati di gestione della sicurezza e di tracciamento dei mancati infortuni;
  • visite mediche aggiuntive. In relazione alle attività ad alto rischio di infortuni, si introduce una nuova tipologia di visita medica nei confronti del lavoratore qualora vi sia il ragionevole motivo di ritenere che si trovi sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o alcoliche.

 

Introdotta, inoltre, una tessera di riconoscimento elettronica, obbligatoria per tutte le imprese che operano nei cantieri edili in regime di appalto o subappalto, pubblico o privato. La tessera, prevista dall’art. 18, comma 1, lett. u) e dall’art. 26, comma 8, Dlgs. n. 81/2008, sarà dotata di codice univoco anticontraffazione e potrà essere utilizzata come badge identificativo digitale.

Le imprese dovranno rendere disponibile la tessera anche in formato elettronico, attraverso strumenti digitali nazionali interoperabili con la piattaforma SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa), già utilizzata per la gestione delle offerte di lavoro. Inoltre, per i lavoratori assunti tramite offerte pubblicate sul SIISL, la tessera digitale sarà prodotta automaticamente e precompilata, con possibilità per il datore di lavoro di completare i dati mancanti.

 

Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, dovrà emanare un decreto attuativo per definire:

  • le modalità operative di rilascio e gestione della tessera digitale;
  • le misure di sicurezza e controllo nei cantieri;
  • i sistemi di monitoraggio dei flussi di manodopera mediante tecnologie avanzate;
  • la tipologia di informazioni trattate, nel rispetto della normativa privacy.

Il decreto legge potrà, inoltre, individuare ulteriori settori ad alto rischio nei quali estendere l’obbligo di tessera di riconoscimento, sulla base della classificazione INAIL e previo confronto con le parti sociali.

 

Il decreto legge n. 159/2025 interviene, infine, anche sul sistema della patente a crediti previsto dal Dlgs. n. 81/2008, modificando l’art. 27 e alcuni allegati. Con l’introduzione del nuovo comma 7-bis, viene previsto che, nei casi di lavoro irregolare (numero 21 dell’allegato I-bis), la decurtazione dei crediti avvenga automaticamente al momento della notificazione del verbale di accertamento da parte degli organi di vigilanza.

A tal fine, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro potrà utilizzare le informazioni contenute nel Portale Nazionale del Sommerso (PNS), in modo da rendere immediato e tracciato l’impatto delle violazioni sul punteggio delle imprese.

Il provvedimento introduce inoltre l’obbligo per le Procure della Repubblica di trasmettere tempestivamente all’INL le informazioni necessarie per l’adozione dei provvedimenti di sospensione o revoca, valorizzando la collaborazione tra autorità giudiziaria e amministrativa.

Un’ulteriore modifica riguarda l’aumento della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 27, comma 11, che passa da € 6.000 ad € 12.000, segno di un inasprimento volto a scoraggiare comportamenti elusivi e a rafforzare l’efficacia deterrente del sistema.

 

Le nuove decurtazioni dei crediti si applicheranno agli illeciti commessi a partire dal 1° gennaio 2026, mentre per le violazioni antecedenti continueranno a valere le regole previgenti.

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