Nella Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2026, n. 99 è stato pubblicato il decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante “Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all’occupazione e di contrasto del caporalato digitale”.
Il provvedimento istituisce nuovi incentivi occupazionali, prevede alcune misure di conciliazione vita-lavoro e definisce il concetto di “salario giusto”.
L’art. 5 abroga l’art. 14, legge n. 26/2026: pertanto, sono abrogate le proroghe agli incentivi occupazionali del decreto legge n. 60/2024 (cd. decreto cd. Coesione).
L’art. 1 istituisce il cd. Bonus Donne 2026.
I contraenti sono i seguenti.
Datori di lavoro del settore privato (tranne quelli del settore domestico) che assumano – dal 01 gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 – donne svantaggiate/molto svantaggiate.
Tali datori di lavoro dovranno, altresì, rispettare le disposizioni inerenti:
- il DURC
- le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro
- le disposizioni contenute nei CCNL
- 31, Dlgs. n. 150/2015
- la realizzazione dell’incremento netto dell’occupazione, rispetto alla media della forza occupata nell’anno precedente l’assunzione;
- le condizioni generali di compatibilità con il mercato interno del Regolamento (UE) n. 651/2014.
Donne molto svantaggiate che rispettino alternativamente una delle seguenti condizioni:
- qualsiasi età, ovunque residenti, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 12 mesi e che appartengono ad una delle categorie di cui alle lettere da b) a g) della definizione di «lavoratore svantaggiato» di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014;
- qualsiasi età, ovunque residenti, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.
Donne svantaggiate che appartengono ad una delle categorie di cui alle lettere da a) a g) della definizione di «lavoratore svantaggiato» di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.
Il rapporto di lavoro deve essere a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, part time e full time.
Non sono incentivabili i rapporti di lavoro in apprendistato, ex Dlgs. n. 81/2015, né quelli di lavoro domestico.
Le assunzioni in specie devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l’orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.
L’incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate, ex art. 2359, cod. civ. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
L’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ex lege n. 223/1991, nella medesima unità produttiva.
Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l’esonero in commento, ovvero di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo, se effettuato nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.
La revoca non ha effetto sul computo del periodo residuo utile alla fruizione dell’esonero in commento.
L’esonero è riconosciuto, per un periodo al massimo pari a 24 mesi, nella misura totale del versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, entro il limite massimo di importo pari ad € 650 su base mensile.
L’esonero è pari ad € 800 su base mensile se la lavoratrice è residente nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno, ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea.
L’esonero (€ 650/€ 800 in base alla residenza della lavoratrice) è riconosciuto per un periodo massimo di dodici mesi in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato di donne che appartengono ad una delle categorie di cui alle lettere da a) a g) della definizione di «lavoratore svantaggiato» di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.
Lo sgravio non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ma compatibili, senza alcuna riduzione, con:
- la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all’art. 4, Dlgs. n. 216/2023 (maxideduzione del costo del lavoro);
L’esonero spetta anche con riferimento alle donne che, alla data dell’assunzione incentivata, sono state occupate a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell’esonero in commento.
Le modalità di fruizione dell’incentivo occupazionale 2026 saranno declinate in una Circolare INPS di prossima emanazione.




