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Ultimi giorni per la presentazione delle domande del Fondo Nuove Competenze

Com’è noto, il Commissario Straordinario di ANPAL – con decreto del 24 febbraio 2023, n. 31 – ha modificato il precedente decreto n. 320/2022, finalizzato “alla realizzazione degli interventi afferenti al Fondo nuove competenze, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 22 settembre 2022”, prevedendo:

  • l’incremento della dotazione finanziaria di 180 milioni di euro,
  • la proroga della scadenza dei termini al 27 marzo 2023, sia per la stipula degli accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro sia per la presentazione delle domande.

I suddetti accordi a livello aziendale possono essere sottoscritti, con efficacia per tutti i lavoratori, da rappresentanze aziendali costituite nell’ambito delle associazioni sindacali che, singolarmente o insieme ad altre, risultino destinatarie della maggioranza delle deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori dell’azienda nell’anno precedente a quello in cui avviene la sottoscrizione, rilevati e comunicati ai sensi degli accordi interconfederali vigenti.
Il Fondo Nuove Competenze finanzia il costo aziendale delle ore dell’orario di lavoro destinate alla formazione nella seguente misura:

  • 60% della retribuzione oraria calcolata a partire dalla retribuzione teorica mensile comunicata dal datore di lavoro all’INPS riferita al mese di approvazione dell’istanza di accesso al Fondo, moltiplicata per 12 mensilità e suddivisa per 1.720 ore considerate un tempo lavorativo annuo standard;
  • 100% degli oneri contributivi, previdenziali ed assistenziali effettivamente a carico del datore di lavoro (occorre, dunque, decurtare dai contributi dovuti gli eventuali esoneri contributivi spettanti al datore di lavoro).

Gli accordi collettivi debbono prevedere:

  • il numero dei lavoratori coinvolti nell’intervento;
  • il numero di ore dell’orario di lavoro da destinare al progetto formativo (il limite minimo delle ore per ogni lavoratore è di 40 mentre il limite massimo è pari a 200);
  • il periodo entro il quale realizzare le attività formative che, unitamente alla relativa rendicontazione, dovranno concludersi entro e non oltre 150 giorni dalla data di comunicazione di approvazione dell’istanza;
  • i processi in funzione dei quali è necessario l’aggiornamento delle professionalità dei lavoratori a seguito della transizione digitale ed ecologica, individuati tra i seguenti:
    • innovazioni nella produzione e commercializzazione di beni e servizi che richiedono un aggiornamento delle competenze digitali;
    • innovazioni aziendali volte all’efficientamento energetico e all’uso di fonti sostenibili;
    • innovazioni aziendali volte alla promozione dell’economia circolare, alla riduzione di sprechi e al corretto trattamento di scarti e rifiuti, incluso trattamento acque;
    • innovazioni volte alla produzione e commercializzazione di beni e servizi a ridotto impatto ambientale;
    • innovazioni volte alla produzione e commercializzazione sostenibile di beni e servizi nei settori agricoltura, silvicultura e pesca, incluse le attività di ricettività agrituristica;
    • promozione della sensibilità ecologica, di azioni di valorizzazione o riqualificazione del patrimonio ambientale, artistico e culturale;
  • solo nei casi di seguito specificati, il fabbisogno di adeguamento strutturale delle competenze dei lavoratori conseguente alla sottoscrizione di un accordo di sviluppo per progetti di investimento strategico, ovvero al ricorso al Fondo per il sostegno alla transizione industriale;
  • il progetto formativo che individui i fabbisogni del datore di lavoro in termini di nuove o maggiori competenze.

L’istanza va presentata (ENTRO IL 27 MARZO 2023) dal legale rappresentante o da un suo delegato tramite l’accesso con SPID, CIE o CNS alla piattaforma informatica dedicata MyANPAL.
I dati da inserire nella piattaforma sono:

  • anagrafica del datore di lavoro;
  • anagrafica dell’ente formativo e dell’ente che esegue l’attestazione delle competenze acquisite, se diverso dal precedente;
  • accordo collettivo di rimodulazione;
  • progetto formativo per l’accrescimento delle competenze;
  • dettaglio dei lavoratori coinvolti con indicazione dei codici fiscali, del numero di ore di riduzione dell’orario di lavoro da destinare ai percorsi di sviluppo delle competenze e valore del costo del lavoro stimato.

Inoltre, occorre allegare:

  • l’accordo collettivo;
  • l’eventuale delega, corredata dal documento di identità del delegato e del delegante.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 300 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

    A carico dell’azienda ospitante.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile è di 800 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

    A carico dell’azienda ospitante.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 600 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

    A carico dell’azienda ospitante.