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Prorogato per tutto il 2026 il bonus Donne

Nella Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 2026, n. 49 è stata pubblicata la legge 27 febbraio 2026, n. 26, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi”.

L’art. 14 ha prorogato, con modalità e tempistiche diverse, i bonus occupazionali Giovani, Donne e ZES, normati dal decreto legge n. 60/2024 (cd. decreto legge Coesione).

 

La misura dell’esonero è pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari ad € 650 su base mensile per ciascuna lavoratrice.

 

Ai datori di lavoro privati che, dal 1° gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2026, assumono con contratto a tempo indeterminato donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti. In questo caso il beneficio si applica per complessivi 24 mesi.

 

I medesimi esoneri spettano ai datori di lavoro privati che assumono con contratto a tempo indeterminato donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno, ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea.

 

Per le assunzioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2026, con contratto a tempo indeterminato, di donne occupate nelle professioni o settori caratterizzati da marcata disparità di genere, l’esonero spetta per un periodo massimo di 12 mesi (per l’anno 2026, si prende in considerazione il Decreto MLPS/MEF n. 3795 del 31 dicembre 2025).

 

Le assunzioni incentivate devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Con riferimento ai dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l’orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.

 

L’incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 cod. civ. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

 

Sono esclusi i rapporti di lavoro domestico, i contratti di apprendistato e di lavoro intermittente.

 

Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all’art. 31 del Dlgs. n. 150/2015, la fruizione dell’esonero contributivo di cui al presente decreto è subordinata al rispetto delle condizioni di cui all’art. 1, commi 1175 e 1176, della legge n. 296/2006 e successive modificazioni.

 

Ne deriva che, per accedere agli incentivi per l’assunzione, i datori di lavoro devono:

  • rispettare le normative relative al lavoro e alla contrattazione collettiva, comprese quelle sui diritti dei lavoratori e le condizioni di lavoro. L’assunzione deve essere conforme alle disposizioni del Dlgs. n. 150/2015 e alle normative sui diritti sindacali e sociali;
  • possedere il DURC;
  • rispettare le normative sui contratti di lavoro e degli obblighi di legge o contrattuali.

 

Inoltre:

  • l’assunzione non deve costituire attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui la lavoratrice avente diritto all’assunzione venga utilizzata mediante contratto di somministrazione;
  • l’assunzione non deve violare il diritto di precedenza;
  • presso il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione non devono essere in atto sospensioni dal lavoro connesse a una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratrici inquadrate a un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione;
  • le lavoratrici non devono essere state licenziate nei sei mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presentava assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo.

 

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
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    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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