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Speciale Legge di Bilancio 2021 (3/6) – Gli ammortizzatori sociali

Nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2020, n. 322 è stata pubblicata la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023“.

Di seguito, le pricipali disposizioni in merito agli ammortizzatori sociali vigenti nel 2021:

  • proroga CIG COVID-19 – vengono concesse ulteriori 12 settimane dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria e in deroga e di assegno ordinario previsti in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Tali 12 settimane (che non prevedono il versamento del cd. contributo addizionale) devono essere collocate nel periodo ricompreso tra:
    a) l’01 gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria;
    b) l’01 gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione in deroga, nonché in tema di trattamenti di integrazione salariale.
    Le 12 settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale Covid-19. Ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedano le settimane di CIG in commento, sarà riconosciuto l’esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 8 settimane, fruibile entro il 31 marzo 2021. Tale esonero è attribuito nei limiti delle ore di integrazione salariale riconosciute nei mesi di maggio e giugno 2020 ed è, entro tale ambito, riparametrato ed applicato su scala mensile.
    Viene, inoltre, concesso un ulteriore periodo di 90 giorni di trattamento di integrazione salariale nel periodo compreso tra il 01 gennaio e il 30 giugno 2021 per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (CISOA).
    Tutti i benefici in commento sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e in ogni caso in forza al 01 gennaio 2021.
  • istituzione del Fondo per esonero contributi per autonomi e professionisti – viene istituito il Fondo per l’esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti. Il Fondo è destinato a finanziare l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti:
    a) dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore ad € 50.000 euro e abbiano subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019;
    b) ai medici, dagli infermieri e dagli altri professionisti ed operatori di cui alla legge n. 3/2018, già collocati in quiescenza e assunti per l’emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19.
    Sono esclusi dall’esonero i premi dovuti all’INAIL.
  • istituzione dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) – viene istituita l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), in favore dei soggetti iscritti alla gestione separata ex art. 2, comma 26, legge n. 335/1995, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo e non sono:
    a) titolari di trattamento pensionistico diretto
    b) assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie
    c) beneficiari di reddito di cittadinanza.
    L’indennità è pari al 25%, su base semestrale, dell’ultimo reddito liquidato dall’Agenzia delle Entrate e viene erogata dall’INPS in 6 mensilità (con importo variabile: un minimo di € 250 ed un massimo di € 800 al mese).

Per poter presentare domanda, occorre:

  • essere titolari di partita IVA attiva da almeno 4 anni, alla data della richiesta, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale in corso il reddito registrato nell’anno precedente la richiesta deve essere inferiore al 50% e non superiore ad € 8.145;
  • avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente la richiesta, inferiore al 50% della media dei redditi dei 3 ulteriori anni precedenti;
  • aver dichiarato nell’anno precedente la richiesta un reddito non superiore ad € 8.145 (rivalutato annualmente);
  • essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria.

Clicca per leggere il provvedimento del 30 dicembre 2020, n. 178

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    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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