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La Circolare di Unionmeccanica (Confapi) in merito al nuovo CCNL

Unionmeccanica – con Circolare del 01 luglio 2021 – ha chiarito che, a seguito dell’ACCR per gli addetti alla piccola e media industria metalmeccanica, orafa ed alla installazione di impianti, sottoscritto 26 maggio 2021, sono stati stabiliti i termini e condizioni per la raccolta del contributo di € 35,00 che i sindacati Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil richiedono ai lavoratori non iscritti al sindacato a titolo di “quota associativa straordinaria” a fronte dell’attività di negoziazione svolta, i cui risultati interessano tutti i lavoratori ai quali si applica il contratto nazionale di settore.

Andando nello specifico:

  • le aziende sono tenute ad affiggere in bacheca dal 1° luglio 2021 al 31 agosto 2021, un avviso con cui si informano i dipendenti che i sindacati Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil richiedono a tutti i lavoratori non iscritti al sindacato, una “quota associativa straordinaria” di € 35,00;
  • l’avviso dovrà essere esposto nella bacheca delle comunicazioni aziendali, in modo da consentire un’idonea e tempestiva informazione;
  • le aziende devono distribuire a tutti i lavoratori con la busta paga del mese di agosto 2021, uno specifico modulo che consente al lavoratore di accettare o rifiutare l’effettuazione della trattenuta di € 35,00;
  • per rifiutare l’effettuazione della trattenuta i lavoratori devono riconsegnare il modulo, compilato in tal senso, entro il 15 ottobre 2021;
  • nel caso in cui il dipendente autorizzi in modo espresso l’azienda ad operare la trattenuta ovvero non riconsegni il modulo, le aziende devono procedere ad effettuare la trattenuta sulla retribuzione relativa al mese di novembre 2021.

Qualora il singolo lavoratore abbia consegnato più moduli con manifestazioni di volontà contrastanti, si dovrà dare seguito alla manifestazione di volontà cronologicamente più recente.

Sono in ogni caso esclusi dall’effettuazione della trattenuta di € 35,00 euro i dipendenti:

  • iscritti a qualsiasi sigla sindacale comprese quelle non stipulanti il CCNL;
  • che a causa di assenza a qualsiasi titolo siano stati impossibilitati alla ricezione e/o alla riconsegna del modulo.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

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    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 300 euro.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    In qualsiasi momento.

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    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

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